Wednesday, February 9, 2011

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The deduction of 55% and concentrating solar power systems thermodynamics


di Pasquale Locoro


Il 7 febbraio scorso l’ Agenzia delle Entrate si è pronunciata, attraverso la Risoluzione n.12/E a proposito di una richiesta di consulenza giuridica riguardante la possibilità di beneficiare della detrazione di imposta del 55% per l’installazione di sistemi solari termodinamici a concentrazione per la produzione di energia termica e di energia elettrica.
Per giungere a questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato la collaborazione dell’ ENEA, since that is the body charged with controlling and monitoring the conditions prescribed by law in order to achieve energy savings. After analyzing the proposal
ENEA said:
  • thermodynamic concentration solar systems used for hot water production can be compared to solar panels and can be classified according to the ' Article 1, paragraph 346 of Law No. 296 of 2006 ;
  • concentrating solar thermodynamic systems used for combined heat and power can be considered under Article 1, paragraph 346, della legge n.296 del 2006 per i soli usi termici.
In merito alla certificazione di qualità di questo sistema termodinamico (necessaria per poter fare richiesta delle detrazioni fiscali) in linea di principio si può applicare la normativa europea vigente per i collettori solari ( EN 12975 ) e la stessa può essere considerata anche nel caso di sistemi con produzione combinata di energia elettrica e termica (limitatamente alla produzione di energia termica), in quanto non esiste al momento una normativa specifica per la qualificazione dei sistemi termodinamici a concentrazione.
Nei casi in cui la suddetta normativa europea non possa essere applicata, invece della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA.
Quindi i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda o per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica rispondono pienamente agli indirizzi e agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la quota di spesa che è possibile detrarre, essa dovrà essere individuata in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Con questa risoluzione si apre la possibilità di poter godere della detrazione 55% with other plant solutions and in this context is extremely important to the role of ENEA and more importantly the concept should be to facilitate any form of reduced energy consumption for sanitary or heating through renewable sources, so as not to facilitate too one area in particular, but promoting the entire technology sector.




tax deduction of 55%
According to Article 1 of Law No. 296 of 2006, you can qualify for the deduction of 55% for the following changes made to existing buildings:
  1. riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000€;
  2. realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati condensing boilers and the simultaneous development of the distribution system, up to a maximum deduction of € 30,000.
Article 1, paragraph 48 of the law n.220 of 2010 extending the deduction of expenses incurred by 31 December 2011 and also stipulates that the expenditure is to be divided into ten equal amount of straight-line ( in previous years the odds were five).

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